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Nuovo Accordo Stato-Regioni sulla Formazione: cosa cambia e cosa no per il lavoratore

1 Luglio 2025 by Monica Formazione, Salute e Sicurezza sul Lavoro 0 comments

Come per tutti i ruoli previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008, l’Accordo porta con sé novità e conferme relativamente alla tipologia di corsi, durata, erogazione e validità.

Cominciamo a entrare nei dettagli e lo facciamo con il soggetto per la sicurezza cardine: il lavoratore.

La Formazione Iniziale: Generale e Specifica

Il nuovo Accordo conferma e rafforza l’importanza della formazione iniziale per tutti i lavoratori. Questa si articola in due momenti distinti:

  • Formazione Generale: Indipendentemente dal settore in cui lavora, il lavoratore riceverà una formazione di base sui concetti generali di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri del lavoratore, organi di vigilanza, controllo e assistenza. Questo modulo rappresenta un credito formativo permanente.
  • Formazione Specifica: Questa parte è fondamentale perché è cucita sulla realtà del luogo di lavoro. Tratterà i rischi specifici della mansione e del settore (es. rischio chimico, rischio elettrico, movimentazione manuale dei carichi, uso di attrezzature specifiche) e le procedure di prevenzione e protezione da adottare. La durata di questa formazione varia in base alla classificazione di rischio dell’azienda (basso, medio, alto).

L’obiettivo? Rendere il lavoratore consapevole dei pericoli che può incontrare e fornirgli strumenti e conoscenze per agire in sicurezza, prevenendo infortuni e malattie professionali.

Le Modalità di Erogazione

Il nuovo Accordo chiarisce e definisce con maggiore precisione le modalità con cui la formazione può esserti erogata:

  • Formazione in Presenza: Rimane la modalità privilegiata e fondamentale, soprattutto per le parti più interattive e pratiche. Molti corsi, specialmente quelli legati alla formazione specifica e pratica, dovranno essere svolti in aula o in ambienti dedicati.
  • Videoconferenza Sincrona: Questa modalità, che prevede la partecipazione contemporanea (in tempo reale) di docente e discenti collegati a distanza, è ammessa per la Formazione Generale dei lavoratori e per i moduli teorici della Formazione Specifica, oltre che per gli aggiornamenti. È fondamentale che sia garantita la tracciabilità della partecipazione e che la piattaforma consenta interazione e verifica dell’apprendimento.
  • E-learning: La formazione a distanza asincrona (che non richiede la contemporaneità) è permessa per la Formazione Generale dei lavoratori, oltre che per alcuni specifici moduli di aggiornamento. Anche in questo caso, la piattaforma deve essere conforme a specifici requisiti che ne garantiscano la qualità e l’efficacia, con tracciabilità dell’attività formativa.

È importante sapere che la parte pratica della Formazione Specifica dovrà essere svolta sempre e solo in presenza, per assicurare l’acquisizione delle competenze necessarie in un ambiente controllato e con l’assistenza diretta di un formatore.

Gli Aggiornamenti

Il mondo del lavoro cambia, e con esso anche i rischi. Per questo, l’Accordo ribadisce l’importanza dell’aggiornamento periodico della formazione.

Generalmente, questo aggiornamento è previsto ogni cinque anni, con durate minime specifiche a seconda del ruolo.

Questi corsi di aggiornamento non sono una mera formalità: sono l’occasione per rivedere concetti importanti, apprendere nuove misure di sicurezza e affrontare rischi emergenti, garantendo che le conoscenze siano sempre al passo con i tempi e con le evoluzioni normative e tecnologiche. Anche gli aggiornamenti potranno avvalersi delle modalità a distanza (videoconferenza/e-learning) per le parti teoriche.

La Formazione Precedente: Completamente Riconosciuta!

Una delle domande più frequenti riguarda la validità della formazione già svolta in passato. La buona notizia è che il nuovo Accordo Stato-Regioni riconosce pienamente la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro già conseguita prima del 24 maggio 2025, a patto che sia stata erogata in conformità con gli Accordi e le normative precedenti.

Questo significa che:

  • Non si dovrà rifare la formazione da capo: Se si è già in possesso di un attestato di formazione generale e specifica (o per ruoli specifici come preposto, addetto alle emergenze, ecc.) ottenuto in precedenza, esso rimane valido a tutti gli effetti.
  • L’obbligo di aggiornamento permane: La validità dell’attestato è legata all’effettuazione degli aggiornamenti periodici. Quindi, anche se la formazione base è riconosciuta, si dovrà comunque provvedere all’aggiornamento entro le scadenze previste dal nuovo Accordo, o se già dovuto secondo la normativa precedente. L’Accordo stabilisce le durate e le modalità per questi aggiornamenti.

Questo nuovo Accordo è un passo avanti importante per la cultura della sicurezza in Italia. La partecipazione attiva ai percorsi formativi non è solo un obbligo, ma un investimento sulla salute e sulla sicurezza, ogni giorno. Essere informati e formati significa essere protetti e contribuire a un ambiente di lavoro migliore per tutti.

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